1. Alle dipendenze del Garante dei diritti è istituito un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.
2. L'organico dell'ufficio di cui al comma 1, in misura non superiore a cinquanta unità, è determinato, su proposta del Garante dei diritti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro tre mesi dalla data del primo insediamento del Garante dei diritti.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1.650.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
4. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante dei diritti sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
5. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
6. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio del Garante dei diritti nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle